Il Garante per la Privacy, con il provvedimento del 12 novembre 2020, ha sanzionato l’operatore telefonico Vodafone, con una multa di 12.250 milioni di Euro, per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure dettate dall’Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.
L’istruttoria
L’istruttoria dal Garante è stata avviata a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall’ azienda.
Il fenomeno del telemarketing selvaggio sembra non poter essere fermato, anzi è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni.
Come afferma l’Autorità Garante della Privacy nella sua relazione annuale dall’analisi delle segnalazioni pervenute risulta che le telefonate indesiderate continuano ad interessare sia gli abbonati iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni sia i titolari di numerazioni (residenziali e mobili) non pubblicate su elenchi telefonici (cd. numerazioni riservate).
Le molestie silenziose
Le chiamate sono diventate sempre più “moleste” soprattutto le cosiddette “telefonate mute” nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore.
Nei moderni call center i tempi morti sono ridotti al minimo da un software. In pratica questo sistema fa partire un numero di chiamate superiore al numero degli operatori disponibili a gestirle, i quali, quindi, non riescono a parlare con l´utente (e la telefonata resta appunto “muta”) finché non si liberano dalle chiamate precedenti che il sistema ha instradato automaticamente.
Lo stalking e l’ansia
Come è emerso dalle numerosissime segnalazioni arrivate al Garante per la privacy, le chiamate “mute” possono ingenerare nelle persone contattate uno stato di ansia, allarme e preoccupazione circa la loro provenienza.
Le persona chiamate sono naturalmente portate ad associare tale evento a comportamenti illeciti (controlli indebiti, molestie, stalking, verifiche di malintenzionati volte alla commissione di eventuali reati, quali furti o aggressioni).
All’ansia e al fastidio, inoltre, si associa la frustrazione connessa al senso di impotenza e all´incapacità di reagire all’evento.
Gli accertamenti
Nel corso degli accertamenti effettuati dal Garante sono state evidenziate importanti criticità di “sistema”, che riguardano non solo l’obbligo del consenso, ma anche i principi di responsabilizzazione e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti cosi come stabilito dal Regolamento UE in materia.
Ulteriori profili di violazione sono stati rilevati nella gestione delle liste dei nominativi da contattare acquisite da fornitori esterni. Liste che i partner commerciali di Vodafone avevano ricevuto da altre aziende e trasferito all’operatore telefonico senza il necessario consenso libero, informato e specifico degli utenti.
Inoltre il provvedimento del Garante intima alla società di implementare procedure e sistemi per verificare lo stato dei consensi delle persone inserite nelle liste dei contatti prima dell’inizio delle campagne promozionali. La società dovrà inoltre provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list di chi non intende essere contattato per finalità promozionali.
Il Garante, infine, ha vietato a Vodafone ogni ulteriore trattamento di dati con finalità promozionali o commerciali svolto mediante l’acquisizione di liste anagrafiche da soggetti terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli utenti per la comunicazione dei loro dati.
Il consenso
Quanto contestato a Vodafone rientra pienamente nella linea interpretativa dell’Autorità già espressa, ad esempio, nell’Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Wind Tre S.p.A. del 9 luglio 2020, (una sanzione di euro 16.729.600 ) laddove si evidenzia che “l’intero impianto del Regolamento si sostiene sulla accountability del titolare del trattamento. Questi, in ragione della circostanza che i dati personali dei soggetti contattati che abbiano aderito alle offerte promozionali sono destinati a confluire nei database societari, dovrebbe adottare misure di particolare garanzia al fine di comprovare che i contratti e le attivazioni registrati nei propri sistemi siano originati da contatti effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelle di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento relative al consenso”.
Come opporsi alle telefonate pubblicitarie
Se non si desidera essere tempestati di chiamate a fini commerciali, ci si può rivolgere al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
- Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato”sul sito: registrodelleopposizioni.it
- Per e-mail: rpo@fub.it
- Tramite il numero verde: 800.265.265
- Per raccomandata, scrivendo a: GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM) - Via fax: 06.5422.4822
Altre informazioni utili possono essere reperite nel sito del Garante:
- Come tutelare i tuoi dati personali
- Modulistica per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
- Una serie di FAQ sulle chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili