Le nuove regole dell’UE costringeranno i marketers online a essere più trasparenti nel rapporto con le imprese. Amazon, Google, Facebook, Apple e tutti gli operatori dei mercati online dovranno fornire alle imprese condizioni d’uso chiare, rendere pubblici i principali parametri che determinano il posizionamento nelle ricerche e offrire sistemi di ricorso snelli.
Il 14 giugno è stato approvato il regolamento dal titolo “Regulation off the European Parliament and of the council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services” che riguarda le relazioni tra le piattaforme online e le imprese che le usano per svolgere attività commerciali.
Qui il link alla versione italiana titolata: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
Il nuovo regolamento, il primo del suo genere al mondo, consentirà alle imprese dell’UE di sfruttare appieno i benefici dell’economia digitale grazie alle norme che favoriranno un contesto di piattaforme online più trasparente, equo e prevedibile e un sistema di ricorso efficace.
Il commercio digitale
Le piattaforme online sono fattori chiave per il commercio digitale.
Oltre un milione di imprese europee utilizzano per i loro business piattaforme online, si stima che circa il 60% dei consumi privati e il 30% di quelli pubblici, di beni e servizi relativi all’economia digitale, siano negoziati tramite intermediari online.
Anche se il potenziale dell’economia delle piattaforme online in termini di accesso efficiente ai mercati (transfrontalieri) è grande, le imprese europee non riescono a sfruttarlo appieno a causa di una serie di pratiche commerciali potenzialmente dannose e della mancanza di meccanismi di ricorso efficaci nell’Unione. Nel contempo, i fornitori di servizi online incontrano difficoltà a operare nel mercato unico a causa della frammentazione emergente.
La trasparenza è essenziale.
Niculae BĂDĂLĂU, ministro dell’economia rumeno, afferma che le nuove norme sono un passo molto importante verso il completamento del mercato unico digitale dell’UE e che la trasparenza è la chiave di volta.
A causa dell’elevato valore dei dati, Il regolamento precisa quanto segue: “La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell’economia delle piattaforme online, sia in linea generale sia per gli utenti commerciali e i servizi di intermediazione online interessati. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate categorie di dati e del loro utilizzo”.
Le piattaforme online che rientrano nell’applicazione del regolamento includono i mercati online, gli store di applicazioni software, i social media come pure i motori di ricerca; e, poiché tali piattaforme hanno una portata e una dimensione globale, il regolamento si applica indipendentemente dal luogo di ubicazione, purché servano gli utenti commerciali stabiliti nell’UE e offrano beni o servizi ai consumatori anch’essi stabiliti nell’UE.
Infatti l’articolo due del regolamento recita: “Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”.
Per migliorare la trasparenza, le piattaforme online, per la fornitura dei loro servizi, devono utilizzare termini e condizioni redatti in un linguaggio semplice e comprensibile.
Cosi come devono garantire che i loro termini e le loro condizioni siano facilmente reperibili dagli utenti in tutte le fasi del loro rapporto.
Devono spiegare le ragioni se decidono di limitare, sospendere o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei loro servizi a una azienda. In questo ultimo caso sono obbligati poi a fornire all’utente l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze attraverso un sistema interno di gestione dei reclami accessibile e gratuito, nonché basato su principi di trasparenza e parità di trattamento, ed a garantire che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole.
Qualora non si riescano a risolvere i reclami mediante il sistema interno di gestione, il regolamento stabilisce che le aziende debbano fornire due o più mediatori, imparziali e indipendenti, disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie in questione.
Il posizionamento.
Le piattaforme devono spiegare come classificano le aziende nei risultati di ricerca e le eventuali differenze nel modo in cui classificano i propri prodotti e servizi rispetto ad altri, anche se non sono obbligati a pubblicizzare i loro algoritmi.
E proprio sul posizionamento l’articolo 5 del regolamento chiarisce che:
- I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.
- I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.
Inoltre le descrizioni di cui ai punti precedenti devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:
- le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online;
- la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;
- per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale
Devono inoltre comunicare la descrizione delle principali considerazioni economiche, commerciali o giuridiche sulla cui base limiterebbero la capacità degli utenti commerciali di offrire condizioni differenziate ai consumatori al di fuori della piattaforma.
Il regolamento sancisce il diritto delle organizzazioni rappresentative, associazioni e organismi pubblici di promuovere procedimenti giudiziari nei confronti delle piattaforme che non soddisfano i requisiti del regolamento.
Gli Stati membri hanno il potere di stabilire sanzioni in conformità dei rispettivi sistemi nazionali in caso di violazione.
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE e sarà operativo un anno dopo la data di pubblicazione.